Notizie

Nov
16
2021
Anpr: certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini

A partire da oggi 15 novembre i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. 

“DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO” (C.D. TESTAMENTO BIOLOGICO)

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge sulle Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Legge 219/2017), anche detta legge sul testamento biologico.

Un punto fondamentale della legge è l'introduzione della disciplina delle DAT, Disposizioni anticipate di trattamento, con le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, "può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari", dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

Per la validità delle Dat la legge fa riferimento, innanzitutto, alla forma scritta: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal disponente alle strutture sanitarie (ma solo nelle Regioni che abbiano adottato un regolamento ad hoc) o all’ufficio dello stato civile del suo Comune di residenza .

Per quanto concerne la consegna delle DAT all’Ufficio di Stato Civile, il Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero della Salute ha emesso circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 fornendo chiarimenti concernenti gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni:

  • L’ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel comune.
  • L’ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna e a riceverla
  • All’atto della consegna della DAT in busta chiusa l’ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta di protocollazione che verrà apposta sulla copia della DAT ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale
  • l’ufficio di stato civile registra la dichiarazione in apposito registro ed assicura alla DAT adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza

Riferimenti normativi:

VARIAZIONI ANAGRAFICHE - INOLTRO ISTANZE DA PARTE DEI CITTADINI

I cittadini possono inoltrare le istanze di cambio di residenza o abitazione, su apposito modulo ministeriale, oltre che di persona presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe, anche con le seguenti modalità:

  • per raccomandata da spedire al seguente indirizzo:  COMUNE DI ARONA - Ufficio Anagrafe - Via San Carlo n. 2 - 28041 Arona (NO);
  • per fax da inviare al numero  0322 231235;
  • per via telematica al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.arona.no.it
VARIAZIONI ANAGRAFICHE - COMUNICAZIONI TRA COMUNI E CONSOLATI ALL'ESTERO

I Comuni e i Consolati Italiani all'Estero possono inviare i modelli di iscrizione e cancellazione anagrafica (APR/4 e CONS) mediante e-mail all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.arona.no.it oppure, in casi eccezionali, tramite fax al numero: 0322 231235.

GLI UFFICI ANAGRAFICI NON POSSONO PIU' RILASCIARE CERTIFICATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L.183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R.445/2000).Pertanto, l'ufficio comunale di anagrafe può rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Questo comporta che per i certificati  dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) E' PREVISTO IN OGNI CASO IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R.642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia Euro 16,00 + euro 0,52 per ciascun documento.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445)  ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AI MINORI DI ANNI 18

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
Rilascio della carta d'identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d'identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
Rilascio della carta d'identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d'identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.

ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato  su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari  il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. E' opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di Frontiera.

Rilascio della carta d'identità ai  minori di cittadinanza straniera:
La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.
Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.
Nel caso di richiesta della carta di identità con  permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario  esibire anche copia del  Mod. 209 (Ministero dell'Interno).

CONTRIBUTO PER CONIUGI CHE ABBIANO CONTRATTO MATRIMONIO CIVILE AD ARONA

L’Amministrazione Comunale ha previsto l’erogazione di un contributo per coniugi che abbiano contratto matrimonio civile ad Arona e che abbiano usufruito, per il ricevimento del proprio matrimonio, di strutture ricettive e/o di ristorazione site sul territorio del Comune di Arona. L’obiettivo è quello di incentivare lo sviluppo economico della città.

Per essere ammessi al contributo occorrerà che i coniugi si trovino nelle seguenti condizioni:

  • aver contratto matrimonio o unione civile ad Arona
  • essere stati soggetti al versamento di tariffa comunale per la celebrazione di matrimonio o dell’unione civile così come determinata dalla Giunta Comunale
  • aver proseguito i festeggiamenti del matrimonio o dell’unione civile con ricevimento tenutosi presso una struttura ristorativa e/o ricettiva sita nel Comune di Arona
  • aver sostenuto un costo per il ricevimento equivalente o superiore all’entità della tariffa stessa

Il contributo è assegnato come segue:

- contributo pari al 100% dell’importo versato dai coniugi al Comune a titolo di rimborso spese (tariffa comunale) per la celebrazione del matrimonio o dell’unione civile nella Casa Comunale  o al di fuori della stessa;

I contributi vengono  assegnati fino all'esaurimento delle risorse previste in Bilancio (ed eventuali successive variazioni) dietro apposita richiesta di contributo da presentarsi all’Ufficio Polizia Amministrativa del Comune. All’istanza andrà allegata fattura o ricevuta relativa alla spesa del ricevimento emessa dal locale in cui lo stesso è stato effettuato.