Attività insalubre
Il Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265), all'art. 216 recita:
"Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato."