Produzione di cosmetici

Il Regolamento CE 22 dicembre 2009 n. 1223 definisce «t;prodotto cosmetico»t; come qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.

La presente procedura si applica a coloro che producono in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici come sopra definiti, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi qualora trattasi di messa a disposizione del prodotto.