Gas tossici: detenzione, utilizzo, conservazione

L'attività di detenzione, utilizzo, trasporto e conservazione in magazzini o depositi di gas tossici, è subordinata a quanto prescritto dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e richiede il possesso di autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco del Comune ove è ubicato lo stabilimento o deposito sede dell'attività svolta, previa acquisizione del parere emesso dall'Organo Ispettivo competente in seguito a sopralluogo effettuato dalla Commissione Tecnica.