Tabella giochi proibiti
Ovunque vengano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. deve essere esposta, in luogo visibile all'interno dei locali in cui gli apparecchi sono installati, la cosiddetta "Tabella dei giochi proibiti", approvata dal Questore e vidimata dal sindaco o suo delegato.